Il modello organizzativo 231 non è obbligatorio per legge, ma è lo strumento che permette a un’azienda di dimostrare di aver organizzato l’attività per prevenire i reati commessi al suo interno. Se è idoneo, davvero applicato e controllato da un organismo di vigilanza, può escludere la responsabilità dell’ente o attenuarne le conseguenze. Ti spieghiamo cosa deve contenere e dove si sbaglia più spesso, nell’ambito del nostro lavoro di diritto penale societario.
Il modello organizzativo 231 è obbligatorio?
La legge non impone a tutte le imprese di adottarlo. Il D.Lgs. 231/2001 lo configura come uno strumento di prevenzione che l’ente sceglie di adottare. Senza un modello, tuttavia, l’azienda perde la principale difesa prevista dagli artt. 6 e 7 quando un amministratore o un dipendente commette uno dei reati del catalogo. Inoltre alcuni committenti, banche e stazioni appaltanti lo chiedono o lo valutano nei rapporti contrattuali.
Domanda rapida: avere un modello 231 esclude sempre la responsabilità dell’azienda?
Risposta breve: no. Il modello esclude o attenua la responsabilità solo se è idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso, se è stato adottato prima del fatto e se è efficacemente attuato e vigilato da un organismo autonomo. Un documento adottato solo sulla carta non protegge.
Cosa deve contenere il modello?
L’art. 6, comma 2, indica le esigenze a cui il modello deve rispondere. Per verificare se il tuo è completo puoi partire da questa tabella:
| Elemento | Cosa significa in pratica |
|---|---|
| Mappatura delle attività a rischio | Si individuano i processi in cui possono essere commessi i reati del catalogo, per esempio gare, cantieri, rapporti con la pubblica amministrazione, contabilità e fatturazione |
| Protocolli e procedure | Regole scritte su come si formano e si attuano le decisioni nelle aree a rischio, con poteri di firma e controlli a più livelli |
| Gestione delle risorse finanziarie | Modalità che impediscono la creazione di fondi occulti, come tracciabilità dei pagamenti, doppie firme e limiti di spesa |
| Flussi informativi verso l’organismo di vigilanza | Obbligo di comunicare eventi, anomalie e informazioni rilevanti a chi controlla il modello |
| Sistema disciplinare | Sanzioni per chi viola il modello, previste e davvero applicabili |
| Canali di segnalazione | Segnalazioni interne di condotte illecite e tutela contro le ritorsioni (art. 6, comma 2-bis) |
Il modello non è un testo uguale per tutti: la mappatura deve partire dalle attività reali dell’azienda. In un’impresa di costruzioni pesano appalti, subappalti, sicurezza in cantiere e rapporti con la pubblica amministrazione. In una società commerciale contano di più contabilità, fatturazione e gestione finanziaria. Il giudice valuta l’idoneità in concreto, quindi un modello generico rischia di non reggere.
Chi è e cosa fa l’organismo di vigilanza?
L’organismo di vigilanza (OdV) è l’organo a cui l’art. 6 affida il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento. Deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le linee guida delle associazioni di categoria indicano come requisiti l’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’OdV possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente, e nelle società di capitali la legge consente di attribuirli al collegio sindacale. L’organismo, però, deve poter lavorare davvero: servono accesso alle informazioni, risorse adeguate e la possibilità di riferire ai vertici.
Quando il modello esclude la responsabilità dell’ente?
La differenza pratica tra le due ipotesi previste dalla legge riguarda soprattutto chi deve dimostrare cosa:
| Chi commette il reato | Cosa prevede la legge | Norma |
|---|---|---|
| Soggetto apicale (rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di fatto) | L’ente non risponde se prova di aver adottato e attuato un modello idoneo prima del fatto, di aver affidato la vigilanza a un organismo autonomo, che l’autore ha eluso fraudolentemente il modello e che la vigilanza non è stata omessa o insufficiente | Art. 6 |
| Soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale (dipendenti e collaboratori) | L’ente risponde se il reato è stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Questa inosservanza è esclusa se prima del fatto era stato adottato e attuato un modello idoneo | Art. 7 |
Per i reati commessi dai vertici l’onere della prova ricade sull’ente, ed è una prova impegnativa: serve poter mostrare documenti, verbali, controlli eseguiti e interventi correttivi. Per questo conta ciò che l’azienda ha fatto prima del reato, non ciò che dichiara dopo.
Gli errori più frequenti nei modelli 231
- Modello solo di carta: viene approvato con una delibera, ma non è conosciuto né applicato.
- Mappatura generica: non descrive le attività reali dell’impresa e i suoi processi più esposti.
- Organismo di vigilanza senza autonomia: non ha poteri, risorse o una linea di riporto verso i vertici.
- Nessun aggiornamento: l’art. 7 richiede verifiche periodiche e modifiche quando emergono violazioni significative o cambia l’organizzazione.
- Formazione assente: il personale non conosce le regole e non esistono tracce della formazione svolta.
- Sistema disciplinare mai applicato: senza conseguenze concrete le regole perdono credibilità.
- Rischi non coperti: mancano presidi per i reati tributari, societari e in materia di sicurezza.
L’ultimo punto è decisivo, perché il modello deve guardare ai reati che l’azienda rischia davvero. Per esempio, la dichiarazione fraudolenta con fatture false, le false comunicazioni sociali e gli infortuni sul lavoro, collegati alla delega di funzioni in materia di sicurezza, sono tutti reati che possono coinvolgere anche l’ente.
Il modello 231 si coordina con gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dall’art. 2086 del codice civile, ma non li sostituisce: i due strumenti hanno finalità e presupposti diversi.
Il modello adottato dopo il reato serve ancora?
Non cancella la responsabilità per quel fatto, ma può ridurre le conseguenze. Se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado l’ente ha adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la sanzione pecuniaria è ridotta (art. 12). Inoltre, insieme al risarcimento del danno e alla messa a disposizione del profitto, l’eliminazione delle carenze organizzative attraverso un nuovo modello può evitare l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17). Per questo, dopo una contestazione, la riorganizzazione tempestiva è parte della strategia difensiva.
La riforma del D.Lgs. 231/2001: a che punto siamo?
Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità degli enti. Secondo le informazioni rese note, il testo mette al centro la colpa di organizzazione, supera la distinzione tra reati commessi da apicali e da sottoposti, definisce per legge il contenuto essenziale del modello e i criteri per valutarne l’idoneità, e delega al Governo la revisione di sanzioni e catalogo dei reati.
Si tratta di un progetto che deve ancora completare l’iter parlamentare e che può cambiare. Oggi si applicano gli artt. 6 e 7 vigenti, quindi conviene costruire il modello su basi sostanziali, che reggono sia con la disciplina attuale sia con quella che potrebbe arrivare. L’informazione è aggiornata a ottobre 2026.
Domande frequenti
Una piccola impresa deve avere un modello complesso?
La legge non distingue per dimensione: conta che il modello sia idoneo e proporzionato all’attività, ai rischi e alla struttura. Un modello snello ma attuato davvero è più utile di un documento corposo che nessuno applica.
Il modello 231 copre anche i reati tributari?
Solo se la mappatura li include. I reati tributari rientrano nel catalogo dall’art. 25-quinquiesdecies, quindi i processi di fatturazione, acquisti e dichiarazioni vanno inseriti tra le aree a rischio.
Ogni quanto va aggiornato il modello?
L’art. 7 richiede una verifica periodica e la modifica quando emergono violazioni significative o cambiamenti nell’organizzazione e nell’attività. In pratica conviene riesaminarlo anche quando il catalogo dei reati si amplia.
Se il reato avviene nonostante il modello, chi risponde?
Risponde sempre la persona fisica che ha commesso il reato. L’ente può non rispondere se prova le condizioni previste dall’art. 6 o, per i sottoposti, se il modello era idoneo e attuato secondo l’art. 7.
Checklist finale
- La mappatura dei rischi riflette le attività reali dell’azienda?
- Le procedure sono scritte, conosciute e applicate?
- L’organismo di vigilanza ha poteri, risorse e una linea di riporto verso i vertici?
- Esistono un canale di segnalazione e un sistema disciplinare applicabile?
- Il personale è formato e la formazione è documentata?
- Il modello è stato aggiornato dopo gli ultimi cambiamenti di legge e di organizzazione?
Parlane con noi
Se vuoi verificare se il modello della tua azienda regge, o hai ricevuto una contestazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, puoi prenotare una consulenza con lo Studio. Analizziamo il documento e la realtà organizzativa dell’impresa, nell’ambito della nostra attività di diritto penale.
Articolo a cura dell’Avv. Ubaldo Lopardi, Studio Legale Lopardi, Roma e L’Aquila. Il contenuto ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza legale sul caso specifico.