La dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti è il delitto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000: scatta quando un’impresa indica nella dichiarazione dei redditi o dell’IVA costi che non corrispondono a operazioni reali, per pagare meno imposte. È punita con la reclusione da quattro a otto anni e non esiste una soglia minima di imposta evasa. Ti spieghiamo come funziona la norma, dove si annidano i rischi e quali strumenti di difesa esistono, nell’ambito del nostro lavoro di diritto penale societario.
Che cos’è la dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti?
Il reato si compone di tre elementi: l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi (costi o IVA detraibile che non spettano) e il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il fatto si considera commesso avvalendosi delle fatture quando queste sono registrate nelle scritture contabili obbligatorie oppure detenute a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Il delitto si consuma nel momento in cui viene presentata la dichiarazione. La sola registrazione contabile non basta, ma è il passaggio che rende rilevante il documento e che gli accertatori esaminano per primo. Per questo reato la legge non punisce il tentativo.
Domanda rapida: quale pena prevede la dichiarazione fraudolenta con fatture false?
Risposta breve: l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede la reclusione da quattro a otto anni. Se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro, la pena è la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Non c’è alcuna soglia di punibilità: anche importi contenuti possono integrare il reato.
Quando un’operazione è inesistente per la legge?
L’art. 1 del D.Lgs. 74/2000 definisce le operazioni inesistenti in modo più ampio di quanto si pensi: non riguarda solo la prestazione mai eseguita. Per capirci meglio, ecco le quattro situazioni che la norma considera, con un esempio tratto dal mondo dei cantieri:
| Tipo di inesistenza | Cosa significa | Esempio |
|---|---|---|
| Totale | L’operazione non è mai stata realizzata | Lavori di manutenzione fatturati ma mai eseguiti in cantiere |
| Parziale | L’operazione è stata realizzata solo in parte | Fattura per cento giornate di lavoro, ma ne sono state svolte sessanta |
| Sovrafatturazione | Corrispettivo o IVA superiori a quelli reali | Importo gonfiato rispetto a quanto realmente pattuito e pagato |
| Soggettiva | L’operazione è riferita a un soggetto diverso da quello effettivo | Lavori svolti da un’impresa, ma fatturati da una società interposta |
Nell’inesistenza soggettiva il lavoro c’è stato davvero. La legge la equipara alle altre ipotesi perché il costo è attribuito a un fornitore che non è quello reale.
Perché il rischio è alto negli appalti e nei subappalti?
Le catene di subappalto, la manodopera fornita da terzi e le società interposte sono contesti in cui è facile che la fattura non corrisponda al rapporto reale. La Cassazione penale, con la sentenza n. 25167 depositata il 9 luglio 2025, si è occupata del legale rappresentante di una società accusato di aver usato in dichiarazione fatture riferite a un appalto di servizi che nascondeva una somministrazione irregolare di manodopera. La Corte ha richiamato il principio per cui, in situazioni simili, può configurarsi il delitto dell’art. 2, perché le fatture documentano un negozio apparente, diverso da quello realmente concluso tra le parti.
Chi lavora con subappaltatori deve quindi curare la tracciabilità di chi esegue davvero i lavori. È un tema che si lega anche alla responsabilità solidale per i debiti del subappaltatore.
Cosa rischiano l’imprenditore e gli amministratori?
Le conseguenze non si limitano alla pena detentiva. Ecco il quadro, da leggere insieme all’ammontare degli elementi passivi fittizi contestati:
- Reclusione da quattro a otto anni (art. 2, comma 1), oppure da un anno e sei mesi a sei anni se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro (comma 2-bis).
- Pene accessorie previste dall’art. 12, come l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Confisca del profitto del reato, anche per equivalente su altri beni, secondo l’art. 12-bis.
- Confisca allargata (art. 12-ter, che richiama l’art. 240-bis del codice penale) quando gli elementi passivi fittizi superano i 200.000 euro.
Il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto già durante le indagini, con le regole che abbiamo descritto nella guida al sequestro preventivo di cantieri e aziende.
Risponde, in genere, chi firma e presenta la dichiarazione, cioè il legale rappresentante o chi gestisce di fatto l’impresa. Chi ha emesso le fatture risponde del distinto delitto dell’art. 8, punito con la stessa pena base, e chi ha contribuito alla condotta, per esempio un consulente, può essere coinvolto a titolo di concorso.
E la società? La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001
Dal 2019 i reati tributari fanno parte del catalogo della responsabilità degli enti. L’art. 25-quinquiesdecies prevede, per questa dichiarazione fraudolenta, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, aumentata di un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità. Si aggiungono le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni e finanziamenti e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per la società il pagamento integrale del debito tributario non esclude la responsabilità, ma può contribuire a ridurre la sanzione pecuniaria e a evitare le sanzioni interdittive, se ricorrono le altre condizioni degli artt. 12 e 17 del decreto. Il primo presidio resta un modello organizzativo 231 adeguato e davvero applicato, che copra anche il rischio fiscale.
Come ci si difende da questa contestazione?
La difesa parte dai documenti. Un’operazione reale lascia tracce, e queste tracce vanno raccolte presto, già nella fase delle verifiche e delle indagini. In concreto contano:
- La prova dell’effettività: contratti, preventivi, ordini, documenti di trasporto, stati di avanzamento, giornali di cantiere, fotografie, corrispondenza e pagamenti tracciabili.
- La verifica del fornitore: struttura reale, mezzi, personale, regolarità contributiva e storia dell’impresa che ha emesso la fattura.
- L’elemento soggettivo: il reato richiede la consapevolezza che gli elementi passivi siano fittizi, o l’accettazione di questa eventualità, e il fine di evadere. Una semplice negligenza non basta a configurarlo.
- Il pagamento del debito tributario, che in alcuni casi consente una riduzione della pena fino alla metà e l’esclusione delle pene accessorie (art. 13-bis), alle condizioni e nei tempi stabiliti dalla legge.
- La gestione delle misure cautelari, con i termini brevi che valgono per il riesame del sequestro.
Una nota pratica: quando arriva un processo verbale di constatazione o un avviso di garanzia, conserva tutta la documentazione, evita di rendere dichiarazioni senza assistenza e rivolgiti subito a un difensore. Le prove dell’effettività delle operazioni sono più facili da raccogliere quando i fatti sono ancora recenti.
Cosa cambia con il Testo unico delle sanzioni tributarie?
Il D.Lgs. 173/2024 ha approvato il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, che riunisce anche le norme oggi contenute nel D.Lgs. 74/2000 e che, per effetto di una proroga, si applica dal 1° gennaio 2027. Il Testo unico ha carattere compilativo: le norme penali vengono ricollocate con una nuova numerazione degli articoli. Per questo, nel valutare una contestazione, conviene verificare quale riferimento normativo corrisponde al periodo d’imposta e alla data dei fatti.
Domande frequenti
Esiste una soglia sotto la quale non è reato?
No. Per la dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti non c’è una soglia di punibilità. L’importo di 100.000 euro incide soltanto sulla misura della pena, che è più bassa per gli elementi passivi fittizi inferiori a tale cifra.
Una fattura falsa ricevuta in buona fede è reato?
Il delitto richiede il dolo, cioè la consapevolezza della fittizietà e il fine di evadere. La buona fede può quindi escludere la responsabilità penale, ma sul piano fiscale la deduzione dei costi e la detrazione dell’IVA seguono regole proprie e vanno valutate separatamente.
Emettere fatture false è un reato diverso?
Sì. L’emissione o il rilascio di fatture per operazioni inesistenti è punita dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 con la reclusione da quattro a otto anni, ridotta quando l’importo non veritiero è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta.
L’azienda può essere coinvolta anche se l’unico imputato è l’amministratore?
Sì, se ricorrono i presupposti del D.Lgs. 231/2001: reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente e assenza di un’organizzazione adeguata a prevenirlo. La responsabilità dell’ente è autonoma e si accerta nello stesso procedimento penale.
Checklist finale
- Per ogni fattura rilevante ho il contratto, l’ordine e la prova della prestazione?
- So chi ha davvero eseguito i lavori o fornito i beni?
- I pagamenti sono tracciabili e coerenti con i documenti?
- Ho verificato struttura e mezzi di fornitori e subappaltatori?
- Conservo corrispondenza e documentazione di cantiere in modo ordinato?
- Ho un modello organizzativo 231 che copre anche il rischio fiscale?
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Se hai ricevuto una verifica, un avviso di garanzia o un provvedimento di sequestro legato a fatture contestate, i tempi contano. Puoi prenotare una consulenza con lo Studio per esaminare i documenti e la tua posizione, nell’ambito della nostra attività di diritto penale.
Articolo a cura dell’Avv. Ubaldo Lopardi, Studio Legale Lopardi, Roma e L’Aquila. Il contenuto ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza legale sul caso specifico.